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Ristrutturazioni, superbonus 110% e la parcella dell’architetto

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E’ probabile che gli architetti, gli ingegneri, i geometra e gli altri professionisti, nei prossimi mesi avranno a che fare con richieste legate al superbonus 110%.

Vista la pubblicità che è stata fatta a questa agevolazione, molti cercheranno di farvi rientrare i lavori di ristrutturazione dei loro immobili ad uso residenziale.

Il pericolo è i clienti vogliano a tutti i costi inseguire la chimera di una “ristrutturazione A COSTO ZERO”.

Superbonus e le attività di progettazione e consulenza dell’architetto

Per provare a chiarire se l’attività di consulenza e progettazione possa o meno rientrare nell’agevolazione del superbonus 110, iniziamo riportando un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate:

“sono agevolabili oltre le spese relative all’esecuzione dei lavori, anche quelle sostenute per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo d’intervento, le spese per l’acquisto dei materiali, per il compenso corrisposto per l’eventuale relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione e, in via residuale, per tutti gli altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché all’osservanza degli adempimenti stabiliti dal richiamato decreto inter-ministeriale n. 41 del 1998”

In questo estratto si specifica che ogni tipo di attività è deducibile al 110% purchè sia direttamente rivolta all’ottimizzazione energetica dell’unità immobiliare indipendente o facente parte di un condominio (per maggiori dettagli sul 110% per il condominio potete scaricare la guida che abbiamo creato per gli architetti e professionisti).

Ne consegue, a nostro avviso, che la parcella dell’architetto sia detraibile solo nel caso in cui questa sia direttamente riconducibile ai lavori previsti nel Decreto e non contenga costi legati ad altre attività non previste nel superbonus. In pratica, per evitare possibili contestazioni, visto che sembra probabile un controllo ispettivo anche ad inizio lavori, è consigliabile dividere i diversi tipi di prestazioni in due parcelle distinte:

  1. quella per la consulenza e progettazione legata strettamente ai lavori del 110%
  2. quella per le prestazioni che l’architetto effettua di solito per le ristrutturazioni (o per la costruzione)

La figura dell’asseveratore

Il Decreto Rilancio stabilisce che tra i requisiti per poter effettuare l’asseverazione (APE-pre e APE-post, certificazione dei lavori eseguiti, verifica dei prezzi applicati) ci sia quella di essere tecnici regolarmente iscritti a ordini o albi professionali, dei quali sia quindi comprovabile la professionalità.

Inoltre, chi svolge questa attività deve disporre di un’assicurazione per danni derivanti dall’attività professionale, che copra il professionista proporzionalmente all’ammontare dei lavori gestiti.

PER APPROFONDIRE SCARICA LA GUIDA AL SUPERBONUS PER L’ARCHITETTO E I PROFESSIONISTI

La parcella dell’architetto

 

Come spiegato in precedenza, la parcella dell’architetto e ascrivibile al superbonus 110% se questa concerne l’attività strettamente legata ai lavori trainanti o trainati previsti.

Quando l’architetto si occupa dell’asseverazione dei lavori per l’efficientamento energetico, necessaria ad ottenere il credito d’imposta, si trova a volte a vedere contestato il fatto che l’attività preliminare vada pagata anticipatamente rispetto alla domanda di agevolazione.

Di fatto ci possono essere varie attività che precedono la richiesta dell’agevolazione:

  • l’elaborazione di un APE iniziale dell’unità immobiliare
  • l’individuazione delle operazioni necessarie ad ottenere il miglioramento di due classi (o il raggiungimento della classe energetica massima), fattore indispensabile per l’ottenimento dell’agevolazione
  • attivazione della pratica con raccolta della documentazione

E’ evidente che trattandosi di una vera e propria prestazione professionale, che prevede oneri e responsabilità, quindi non un mero parere tecnico, questa possa essere retribuita anticipatamente rispetto alla richiesta di rimborso che, ricordiamo, non viene concesso fino a quando l’asseveratore non certifica la correttezza dei lavori svolti.

Può capitare di trovare clienti convinti di poter fare lavori di ristrutturazione sul proprio immobile senza sborsare nemmeno un euro, ma questo sarà difficile, perché l’attività di progettazione e di asseverazione comportano molte responsabilità e sono centrali per l’ottenimento dell’agevolazione.

PER APPROFONDIRE SCARICA LA GUIDA AL SUPERBONUS PER L’ARCHITETTO E I PROFESSIONISTI

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